
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha riorganizzato la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ecco una sintesi delle novità che incidono di più sull’organizzazione della formazione aziendale.
Corso obbligatorio per il Datore di Lavoro
La novità principale è il corso di formazione per il Datore di Lavoro (16 ore), ora obbligatorio per tutti i datori di lavoro.
- Periodo transitorio: i datori di lavoro in carica che non hanno mai svolto il corso RSPP DDL hanno di norma 24 mesi dall’entrata in vigore per completarlo.
- Esonero: sono esonerati solo i datori di lavoro che hanno già svolto il corso RSPP DDL, cioè che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione.
Il “modulo cantieri” (6 ore aggiuntive)
In attuazione dell’art. 97, comma 3-ter del D.Lgs. 81/08, chi opera nei cantieri temporanei o mobili deve frequentare un modulo aggiuntivo di 6 ore, che si somma alla formazione base (16 ore per il datore di lavoro, 12 ore per il dirigente).
Soggetti obbligati: datori di lavoro e dirigenti delle imprese affidatarie che eseguono lavori in cantiere. Non riguarda solo l’edilizia in senso stretto, ma anche le imprese di impiantistica, manutenzione e ingegneria civile che operano in cantiere.
Datore di Lavoro che svolge il ruolo di RSPP (DL-RSPP)
La formazione è stata ristrutturata in modo modulare:
- Modulo comune (8 ore): modulo di base, uguale per tutti i settori.
- Moduli integrativi di settore, legati al codice ATECO:
- Modulo 1 (16 ore): agricoltura, silvicoltura e zootecnia;
- Modulo 2 (12 ore): pesca e acquacoltura;
- Modulo 3 (16 ore): costruzioni e cantieri (ATECO F);
- Modulo 4 (16 ore): chimico e petrolchimico.
Esoneri incrociati: chi possiede già il titolo di DL-RSPP conseguito prima del 24 maggio 2025 è esonerato dal nuovo corso da 16 ore per datori di lavoro, ma deve mantenere l’aggiornamento quinquennale del proprio ruolo.
Le altre novità
- Lavoratori: stop alla finestra di 60 giorni. Non è più possibile completare la formazione nei 60 giorni successivi all’assunzione: la formazione generale e specifica, insieme alla sorveglianza sanitaria, deve essere completata prima che il lavoratore sia adibito alla mansione.
- Preposti: la formazione base sale a 12 ore e l’aggiornamento diventa biennale (6 ore). Per questo ruolo non è ammesso l’e-learning asincrono. Chi ha svolto il corso con la vecchia norma effettua il primo aggiornamento con la nuova cadenza entro i termini transitori previsti o alla scadenza del proprio quinquennio, se precedente.
- Dirigenti: corso base di 12 ore, più il modulo di 6 ore per chi opera in cantieri temporanei o mobili.
- Nuove abilitazioni e spazi confinati: introdotto un percorso specifico per i lavori in spazi confinati e l’obbligo di abilitazione per attrezzature prima escluse, come il carroponte e le macchine raccogli-frutta. I corsi sugli spazi confinati svolti prima del 24 maggio 2025 restano validi se conformi ai nuovi contenuti, altrimenti vanno integrati o rifatti entro il 23 maggio 2026.
- Decadenza dei crediti formativi: se l’aggiornamento non viene svolto entro 10 anni dalla scadenza, il credito formativo decade e il corso base va ripetuto.
- Corsi già svolti: i corsi conformi ai precedenti Accordi (2011, 2012, 2016) e conclusi prima dell’entrata in vigore del nuovo Accordo restano validi a tutti gli effetti.
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