
Anche dopo il Collegato Lavoro 2025 resta l’obbligo per i datori di lavoro di fornire il tesserino di riconoscimento ai dipendenti, che devono esibirlo. Invariato anche il regime sanzionatorio.
Con la nota n. 656 del 23 gennaio 2025 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito l’obbligo per i datori di lavoro di dotare i dipendenti di una tessera di riconoscimento e per i lavoratori di esporla durante l’attività.
Chi è obbligato
Nel settore edile i datori di lavoro devono fornire ai lavoratori una tessera con fotografia, generalità del lavoratore e dati del datore di lavoro; i lavoratori sono obbligati a esporla. Lo stesso obbligo vale per i lavoratori autonomi che operano direttamente in cantiere, che devono dotarsi autonomamente del tesserino.
Il D.Lgs. 81/08 ha esteso questi adempimenti oltre l’edilizia, a tutte le attività svolte in regime di appalto o subappalto:
- l’art. 26, comma 8 impone ai datori di lavoro di fornire il tesserino al proprio personale;
- l’art. 20, comma 3 obbliga i lavoratori impiegati in appalto o subappalto a esporlo.
Imprese familiari e lavoratori autonomi
Anche i componenti delle imprese familiari (art. 230-bis c.c.) e i lavoratori autonomi (art. 2222 c.c.) che operano in appalto o subappalto devono dotarsi del tesserino, come previsto dall’art. 21, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 81/08. In caso di violazione è prevista una sanzione amministrativa da 50 a 300 euro.
Sanzioni
- Datore di lavoro che non fornisce il tesserino ai dipendenti: sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore (art. 55, comma 5, lett. i).
- Lavoratore che, pur avendolo, non lo espone: sanzione amministrativa da 50 a 300 euro (art. 59, comma 1, lett. b).
Gli importi indicati sono a titolo informativo: le sanzioni del D.Lgs. 81/08 vengono rivalutate periodicamente. Per una verifica puntuale sulla tua situazione contatta i nostri tecnici.


