
I lavori in quota sono tra le principali cause di infortunio grave: l’edilizia è il settore in cui i lavoratori sono più esposti a situazioni di pericolo. Per questo il D.Lgs. 81/08, al Titolo IV, Capo II, fornisce indicazioni precise per prevenire le cadute dall’alto, analizzando rischi, norme e obblighi.
L’art. 107 definisce lavoro in quota “l’attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto a un piano stabile”.
Quali attività rientrano
- lavori edili o di ingegneria civile;
- lavori di manutenzione, riparazione, trasformazione o rinnovamento;
- lavori di demolizione o smantellamento;
- installazione di impianti e linee elettriche;
- scavi a profondità superiore a 2 metri;
- montaggio e smontaggio di prefabbricati.
Obblighi del datore di lavoro sui DPI
Il datore di lavoro deve scegliere le attrezzature più adeguate a garantire condizioni di lavoro sicure, secondo i criteri dell’art. 111:
- dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto ai dispositivi di protezione individuale (DPI);
- scegliere le attrezzature in base alla natura dei lavori da eseguire.
Formazione e attestato
La formazione degli addetti ai lavori in quota è un obbligo del datore di lavoro e deve essere mirata alle operazioni previste, in particolare alle procedure di salvataggio. Deve riguardare:
- tecniche operative e uso dei dispositivi necessari;
- utilizzo dei DPI, comprese caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione;
- elementi di primo soccorso;
- rischi oggettivi e misure di prevenzione e protezione;
- procedure di salvataggio.
L’attestato va aggiornato ogni 5 anni con un corso di aggiornamento specifico. Organizziamo il corso Lavori in quota e DPI di III categoria (8 ore, aula e addestramento): trovi tutti i dettagli nel catalogo corsi.


